REVISIONE PREZZI

Una delle novità più importanti, introdotta nella delega approvata al Senato per la riforma del codice dei contratti pubblici, è la volontà di contrastare gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Il caro materiali ha messo in difficoltà molte imprese in virtù di incrementi dovuti a cause imprevedibili.

Il sistema economico si è trovato impreparato, soprattutto per la mancanza di strumenti con cui reagire rapidamente agli aumenti.

Il ddl delega ha accolto queste esigenze prevedendo un sistema obbligatorio di revisione dei prezzi, da attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.

Agli eventuali oneri, derivanti da questo meccanismo, si provvederà con le risorse del quadro economico degli interventi e con altre risorse a disposizione della stazione appaltante, da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.

Tale disposizione fa seguito al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonche’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” c.d. “sostegni ter” .

L’articolo 29 del DL sostegni ter, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici” introduce importanti cambiamenti nella disciplina riguardante i corrispettivi da riconoscere alle imprese che si aggiudicano contratti pubblici, anche alla luce della situazione emergenziale sanitaria e dell’andamento eccezionale dei costi dei principali materiali da costruzione.

Fino al 31 dicembre 2023 è infatti previsto che:

  1. a) e’ obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
  2. b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (non più del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Pertanto, con il decreto sostegni ter (il cui testo è già in vigore) vengono significativamente ridotti gli oneri che l’impresa deve assumere a fronte di consistenti aumenti dei costi dei materiali.
In aggiunta, con lo scopo di incrementare la trasparenza del mercato, ridurre i rischi di contenzioso e favorire la concorrenza, le stazioni appaltanti sono obbligate a inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi, finora facoltativa.

Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo, è stato pubblicato il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “Decreto Energia”), il cui art. 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) ha introdotto uno speciale regime normativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrati nel primo semestre del 2022.
Le nuove disposizioni sulla compensazione prezzi si applicano ai contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022, data di entrata in vigore del D.L.

La compensazione
La compensazione è determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.
Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2022, ai sensi del medesimo dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Determinazione della compensazione
La compensazione viene determinata con le seguenti modalità:

  • la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
  • la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla lettera a), è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.

Studio Legale Barberis

Lascia un commento