Ha stabilito la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che il comma 6 dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta “copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario ” – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche in caso di esclusione del concorrente nel periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione (ad esempio in caso di esclusione per mancata prova dei requisiti di ammissione).
Studio Legale Barberis