La Legge 25/2022 di conversione in legge del decreto sostegni ter prevede quanto segue:
Il comma 11-bis, inserito all’art. 29 in sede di conversione, disciplina l’aggiornamento dei prezzi per gli accordi quadro.
La norma prevede che per gli accordi quadro aggiudicati o efficaci al 29.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione) le stazioni appaltanti possono utilizzare, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori dell’accordo quadro, le risultanze dei prezziari regionali che verranno aggiornati in base alle nuove linee guida che verranno amante dal MIMS.
Il comma 12 del medesimo art. 29, sul punto , dispone l’adozione di apposite linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’art. 23, comma 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., demandandone l’adozione da parte del MIMS entro il 30 aprile 2022.
Nelle more dell’adozione delle linee guida e, dunque, dell’aggiornamento dei prezziari in base alle stesse, il secondo periodo del comma 11-bis specifica che le stazioni appaltanti, sempre nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, possono aumentare o ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro utilizzando le rilevazioni semestrali effettuate dal MIMS ai fini della compensazione ordinaria prevista per i contratti pubblici di lavori dall’art. 29, comma 1, lett. b) del d.l. 4/2022..
Studio Legale Barberis