Dl. 17 maggio 2022, n. 50 revisione prezzi per tutte le offerte precedenti al 31 dicembre 2021

L’art. 26, al primo comma, prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori (e dunque con esclusione degli appalti di servizi e delle forniture) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3 .. Ciò anche in deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto.

Pertanto, per effetto della nuova disposizione, le imprese potranno beneficiare per i lavori eseguiti tra gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di un meccanismo  obbligatorio di adeguamento dei prezzi, attraverso lo straordinario aggiornamento, ai sensi del comma 2, dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022), ovvero, nell’attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021 .

Il secondo comma, terzo periodo, della norma in esame prevede l’applicazione dei nuovi prezzari (di cui ai predetti commi 2 e 3) anche alle procedure di affidamento che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, e sino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023 .Per tali contratti, peraltro, la norma fa salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 29 del d.l. n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022), in tema di revisione dei prezzi e compensazione dei sovraccosti. In proposito, si ricorda che ai sensi di tale disposizione, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire obbligatoriamente nei documenti iniziali di gara le clausole di revisione dei prezzi e procedere alla compensazione degli eventuali extracosti per la percentuale eccedente il 5 per cento, e comunque nella misura pari all’80 per cento di tale eccedenza , Compensazioni che potranno trovare applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023.

Per i bandi emessi dopo il 27 gennaio 2022 si continua quindi ad applicare la revisione prezzi come da art. 29 dl sostegni ter.

STUDIO BARBERIS

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